BASTA UN ASSEGNO E UNA LETTERA DI SCUSE PER ESTINGUERE IL REATO
Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 7655 del 2019
Cari Lettori, con la sentenza oggetto del presente numero prenderemo in esame la condotta di un proprietario di un boxer in relazione all’aggressione posta in essere da quest’ultimo nei confronti di una donna.
Basta forse un assegno bancario e una lettera di scuse per estinguere il reato?!
Sembrerebbe proprio di sì …
Il caso si riferisce all’aggressione subita da una donna da parte di un boxer a causa di negligenza e imprudenza del padrone nel custodire il cane. Il padrone pertanto è stato citato dinnanzi al Giudice di pace di Napoli per rispondere del reato di lesioni personali colpose, previsto e punito dall’art. 590 del codice penale.
Art. 590 Codice Penale
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pensa della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Il Giudice di Pace di Napoli, tuttavia, nel 2018 ha dichiarato estinto il reato di lesioni personali colpose in quanto l’imputato aveva posto in essere una condotta riparatoria, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 274 del 2000; per la norma la riparazione deve essere effettuata mediante restituzioni, risarcimento e – ove possibile – eliminazione delle conseguenze dannose. In ogni caso va precisato come non vi sia alcun automatismo tra l’avvenuto risarcimento del danno in via patrimoniale e l’estinzione del reato in quanto l’art. 35 comma 2 del D.Lgs. 274 del 2000 richiede al giudice di valutare concretamente l’idoneità della condotta riparatoria del reo a soddisfare l’esigenza di riprovazione del reato nonché quella di prevenzione dello stesso. Il giudice, tuttavia, potrà effettuare tale vaglio solamente dopo aver sentito le parti; ciò infatti risulta essere un obbligo imposto dalla legge che incombe in capo al giudice al fine di addivenire ad una decisione quanto più ponderata possibile.
Nella specie, Il proprietario del boxer, a seguito di un tentativo di conciliazione effettuato dal giudice di pace seppure con esito negativo, ha provveduto a riparare il danno causato dal proprio cane inviando alla donna offesa una lettera di scuse nonché consegnando un assegno bancario ammontante ad euro 1.500,00=.
Le scuse del proprietario del boxer però non sono state accettate dalla donna offesa la quale ha ritenuto di far valere i suoi diritti per vie giudiziali lamentando, peraltro, la non congruità della condotta riparatoria del proprietario.
La Corte di Cassazione, tuttavia, con la presente sentenza, anche in continuità con quanto già affermato in precedenza con una sua pronuncia del 2015 a Sezioni Unite, ha messo in luce il principio giuridico in base al quale non sussisterebbe l’interesse per la parte civile lesa ad impugnare la sentenza di proscioglimento a seguito di condotta riparatoria in quanto siffatta sentenza non riveste autorità di giudicato nel processo civile, limitandosi la stessa solamente ad accertare la congruità o meno della condotta riparatoria ai fini dell’estinzione del reato. Nei confronti della parte civile, pertanto, la sentenza de quo non ha alcun effetto pregiudizievole; ragion per cui non sussisterebbe un suo interesse ad impugnarla. Infatti, l’unica ipotesi in cui le pretese risarcitorie della parte civile sarebbero effettivamente pregiudicate riguarda l’emissione da parte del giudice di una pronuncia assolutoria dell’imputato.
Ai fini dell’accoglimento del ricorso della donna, spiega la Corte di Cassazione, non rileva l’accertamento delle modalità attraverso le quali è stata posta in essere la condotta riparatoria e in particolare il fatto che la stessa possa o meno essere considerata satisfattiva e congrua, in quanto in ogni caso la sentenza di proscioglimento di cui all’art. 35 del D.Lgs. 274 del 2000, impugnata dalla donna offesa, non ha efficacia di giudicato in sede civile e dunque non è impugnabile dalla stessa all’interno del processo civile di risarcimento dei danni.
L’efficacia extrapenale del giudicato è prevista, infatti, solamente in relazione alle ipotesi delineate dall’art. 652 del codice di procedura penale e cioè per la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento o di giudizio abbreviato nel caso in cui il fatto non sussista o l’imputato non lo abbia commesso o al contrario lo abbia commesso in adempimento di un dovere.
A riguardo vorrei sottolineare come nel caso in esame la condotta del proprietario del boxer possa essere effettivamente e giustamente considerata riparatoria, emergendo, anche dalla lettera di scuse inviata dal proprietario, una sua partecipazione personale (se non addirittura emotiva) alla vicenda. Il risarcimento, oltretutto, come si legge anche dalla sentenza del giudice di pace, è avvenuto spontaneamente dall’imputato, senza che fosse da terzi sollecitato.
Ciò confermerebbe altresì la non pericolosità del reo e la conseguente insuscettibilità della sua condotta ad essere punita.
Voi che ne pensate?!
Buona lettura.
Avv. Margherita De Gennaro
Testo originale
Cass. pen. Sez. IV, Sent.20-02-2019, n. 7655
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOVERE Salvatore – Presidente –
Dott. NARDIN Maura – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –
Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DAWAN Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile P.G.;
nel procedimento a carico di:
F.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/03/2018 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LIGNOLA Ferdinando, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse;
E’ presente l’avvocato MARCHETTI GIULIO del foro di NAPOLI in difesa di F.A. che chiede il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
- Con sentenza resa il 22 marzo 2018, il Giudice di Pace di Napoli ha dichiarato estinto il reato di lesioni personali colpose contestato ad F.A. per intervenuta condotta riparatoria D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35, per avere lo stesso colposamente provocato le suddette lesioni a P.G. omettendo di custodire adeguatamente il proprio cane (un boxer) che aggrediva la donna: fatto occorso in (OMISSIS).
1.1. La decisione del Giudice di Pace era fondata sul fatto che il F. aveva provveduto, in esito all’infruttuoso tentativo di conciliazione, alla riparazione del danno da lui cagionato, mediante consegna alla persona offesa di un assegno dell’importo di Euro 1.500,00; la condotta riparatoria de qua, accompagnata da una lettera di scuse, era stata ritenuta satisfattiva indipendentemente dal positivo apprezzamento della persona offesa; nè vi erano ragioni ostative alla definizione del giudizio, in mancanza di permanenti conseguenze dannose o pericolose del reato e in presenza di un ristoro che il giudicante riteneva idoneo a soddisfare le esigenze riparatorie correnti nel caso di specie. - Avverso la sentenza ricorre agli effetti civili la parte civile P.G., per il tramite del suo difensore. Il ricorso, preceduto da una breve premessa (nella quale vengono riassunti i fatti e vengono altresì rivendicate le ragioni in diritto sottese all’ammissibilità del ricorso) è articolato in due motivi.
Nel primo l’esponente lamenta violazione di legge, affermando che la condotta riparatoria – peraltro realizzata ex art. 162 ter c.p., e non D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35, – ha formato oggetto di repechege strumentale alla quarta udienza successiva a quella di riparazione, condotta posta poi in essere due udienze dopo, laddove essa è comunque avvenuta oltre il termine pacificamente indicato come perentorio ai fini della tempestività della condotta riparatoria ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35.
Con il secondo motivo l’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla statuizione del Giudice di pace con la quale è stata ritenuta congrua la condotta riparatoria in esame, avuto riguardo alla sostanziale assenza di un percorso argomentativo a tal fine nella sentenza impugnata.
Motivi della decisione - Il ricorso è inammissibile, per carenza d’interesse.
1.1. La questione dell’impugnabilità a fini civili, ad opera della parte civile, delle sentenze di proscioglimento per condotta riparatoria è stata definita recentemente in senso negativo, con pronunzia della Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264238) nella quale si è affermato il principio in base al quale non sussiste l’interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.
1.2. Detta decisione, che ha risolto un contrasto di giurisprudenza sul punto, muove dalla considerazione che l’unica ipotesi nella quale possono dirsi concretamente pregiudicate le pretese risarcitorie della parte civile è costituita dalla pronuncia assolutoria: ciò in quanto è consolidato l’orientamento nella giurisprudenza delle Sezioni Unite sia civili che penali, che limita l’efficacia extrapenale del giudicato alle sole ipotesi previste dall’art. 652 c.p.p., ossia alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento o a giudizio abbreviato (qualora, in quest’ultimo caso, la parte civile abbia accettato tale rito), semprechè con la pronunzia assolutoria sia stato positivamente ed effettivamente accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che esso è stato compiuto in adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima.
1.3. Le Sezioni Unite, nella sentenza Sbaiz, hanno sottolineato in subiecta materia che l’ordinamento prevede l’efficacia della sentenza a fini extrapenali in “limitate ipotesi che, costituendo appunto un’eccezione, sono soggette ad un’interpretazione restrittiva e non possono essere applicate per via di analogia oltre i casi espressamente previsti, concernenti gli elementi relativi alla insussistenza del fatto, alla non commissione dello stesso ed alla non illiceità per l’esistenza dell’esimente di cui all’art. 51 c.p.. E’ stata dunque esclusa l’efficacia delle pronunce di improcedibilità, sia di quelle emesse, per ragioni anche di merito, prima del dibattimento (artt. 425 e 469 c.p.p.), sia di quelle di carattere processuale (per mancanza di una condizione di procedibilità o per estinzione del reato) emesse in esito al dibattimento (artt. 529 e 531 c.p.p.)”.
1.4. La peculiarità del caso di specie sta nel fatto che, come dedotto dal ricorrente, la pronunzia di proscioglimento per condotta riparatoria non è qui intervenuta alla prima udienza di comparizione, ma dopo alcune udienze di rinvio, sempre in fase predibattimentale.
Peraltro, il già richiamato dictum delle Sezioni Unite ha chiarito che il principio in base al quale la parte civile non può impugnare ai fini civili la sentenza di proscioglimento per condotta riparatoria va correlato non già alle modalità dell’accertamento attraverso il quale la riparazione sia stata ritenuta congrua e satisfattiva, ma all’insuscettibilità di tale pronunzia di formare giudicato con efficacia in sede extrapenale. Non assumerebbe rilievo, ai fini dell’accoglimento del ricorso, neppure l’eventualità che il Giudice di pace avesse fondato il proprio convincimento sulla base di accertamenti ulteriori rispetto a quelli in esito ai quali, normalmente “allo stato degli atti”, viene valutata la satisfattività della riparazione ex art. 35, D.Lgs. 274/2000 (in tal senso vds. Sez. 4, n. 1359 del 02/12/2016 – dep. 2017, Zhu, Rv. 268876).
1.6. Ne consegue che va dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta dalla parte civile, e che tanto assume rilievo dirimente ai fini della specifica disamina dei motivi di lagnanza: in ordine ai quali, peraltro, basterà osservare che le considerazioni appena svolte rendono evidente la manifesta infondatezza delle lagnanze espresse dal ricorrente con il primo motivo di ricorso (ivi comprese quelle relative alla qualificazione della riparazione ex art. 162 ter c.p., per la quale il termine ultimo è fissato entro il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado); e che, quanto al vizio di motivazione denunciato con il secondo motivo, esso a ben vedere non sussiste, atteso che comunque il giudicante ha argomentato la satisfattività della somma versata a titolo di riparazione, rispetto alle esigenze di riprovazione e di prevenzione dal commettere in futuro analoghe condotte, sulla base del comportamento resipiscente dimostrato dall’imputato e all’assenza di conseguenze dannose o pericolose permanenti al momento della suddetta condotta. - Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2019