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Il mio cane è assicurato. Avv. Margherita De Gennaro

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IL MIO CANE E’ ASSICURATO
Cari lettori, il tema di questo numero ha per oggetto l’onere del proprietario di stipulare per il proprio cane un contratto di assicurazione di tipo rc per il risarcimento degli eventuali danni che il comportamento del cane potrebbe cagionare a terzi soggetti.
La responsabilità civile nascente da illecito, infatti, comporta l’obbligo in capo al danneggiante di rimborsare il danno cagionato ingiustamente ad altra persona e ciò accade anche nel caso in cui sia proprio il nostro cane a provocare un danno di questo tipo (si pensi all’ipotesi in cui un cane morda ad una persona, oppure a quella in cui il cane faccia cadere qualcuno o ancora al caso in cui l’animale possa creare problemi all’interno del giardino del vicino). La casistica è davvero ampia e al fine di tutelarsi al meglio si dovrebbe ricorrere alla stipulazione di un contratto di assicurazione anche per il proprio cane, facente parte del nucleo familiare.

La necessità, o meglio, l’opportunità di stipulare un’assicurazione contro i danni cagionati dal proprio animale domestico nasce dal fatto che il codice civile all’art. 2052 rubricato “danno cagionato da animale” sancisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva del padrone, custode dell’animale, in caso di danno cagionato da quest’ultimo.
La norma prevede, infatti, che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Ne consegue, pertanto, che, stante il tenore letterale della norma è difficile se non addirittura impossibile salvarsi dall’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati dal proprio cane.
Premetto che siffatta disposizione del codice civile si applica non solo al danno derivante dal comportamento tenuto da un cane ma in generale ad ogni danno derivante da animale sottoposto alla vigilanza di una persona.


La ratio dell’art. 2052 c.c. risiede nel principio per cui chi fa uso dell’animale nell’interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità (a prescindere che siano o meno economiche) è tenuto a risarcire i danni arrecati a terzi soggetti che siano causalmente collegati a siffatto uso (Cass. Civ. n. 10189 del 2010). La responsabilità del proprietario del cane, infatti, è presunta e si fonda essenzialmente non sulla colpa ma, piuttosto, sul rapporto di fatto che questi intrattiene con l’animale.
L’unica ipotesi in cui il proprietario è esonerato dall’obbligo di risarcimento dei danni riguarda il caso in cui i danni provocati dall’animale domestico/cane derivano dal caso fortuito.


Ma cosa significa caso fortuito?!
Vediamolo.
Dalle pronunce della giurisprudenza sia di legittimità (Corte di Cassazione) sia di merito (Tribunali e Corti D’Appello) emerge che il caso fortuito consiste in un evento, così eccezionale ed imprevedibile rispetto ai fenomeni dell’esperienza quotidiana, da giustificare la condotta dell’animale e i conseguenti danni. All’interno di siffatta categoria possono essere annoverate anche le condotte tenute dal proprietario, da soggetti terzi diversi dal proprietario, e perfino dallo stesso danneggiato, purché le stesse abbiano le caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità.
Ne consegue sulla base dell’art 2052 c.c. e dell’interpretazione che ne viene data dai Tribunali italiani che per i danni cagionati dall’animale a terzi soggetti il proprietario risponde in ogni caso ed in toto, a meno che non dimostri (ma attenzione occorre la PROVA) il caso fortuito, ovvero l’intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso.


Se da un lato quindi il caso fortuito “libera” il padrone da responsabilità, dall’altro lato, però, gli eventi che possono qualificarsi come fortuiti sono molto rari. La giurisprudenza, infatti, è molto rigida nel qualificare siffatti eventi. A titolo meramente esemplificativo, i giudici hanno escluso l’eccezionalità e l’imprevedibilità dell’evento e dunque hanno riconosciuto la responsabilità del proprietario per i danni arrecati dal cane nei seguenti casi:
 guasto di un cancello elettrico che, rimasto aperto, ha consentito la fuga del cane dal giardino in cui era rinchiuso (Cass. Civ., n. 15713 del 2015). Con la sentenza in esame i giudici di legittimità hanno sostenuto che è onere del proprietario accertarsi della funzionalità del cancello e di provvedere alla manutenzione dello stesso al fine di evitare la sua rottura con la successiva fuga del cane;
 l’accesso nella proprietà privata da parte di terzi estranei. La Cassazione con la sentenza n. 15895 del 2011 ha riconosciuto responsabile di un’aggressione di un bambino ad opera di un cane il suo proprietario, nonostante il bambino si fosse intrufolato in un giardino privato, recintato e difficilmente accessibile.
 la rottura della catena che teneva legato il cane con conseguente fuga e aggressione di un passante (Cass. Civ. n. 49690 del 2014). Seppure in molti comuni d’ Italia sia previsto un divieto di tenere nel proprio giardino il cane legato con la catena, la sentenza in esame ha sancito l’obbligo del proprietario di tenere in perfetto stato di manutenzione la postazione del cane onde evitare siffatti pericoli.
Da rimanerci increduli vero? Eppure è così.


Se, dunque, il proprietario volesse scagionarsi dalla responsabilità invocando quale causa giustificativa l’istintività del proprio animale domestico, la presenza nel cancello di casa del cartello “attenti al cane” o comunque l’aver assunto ogni misura atta ad evitare l’evento dannoso, ciò non sarà abbastanza.
L’art. 2052 c.c., infatti, prevede in capo al proprietario una presunzione di colpa e per vincere tale presunzione non è sufficiente dimostrare di aver usato la comune diligenza nella custodia del cane, dovendo il proprietario fornire la prova del caso fortuito.


Avrete allora capito il perché la dottrina in relazione all’art. 2052 c.c. parla di responsabilità oggettiva.
Ne consegue pertanto che, poichè il padrone, in quanto tale, è chiamato a rispondere degli eventuali danni cagionati dal proprio cane a terzi soggetti che entrano in contatto con lo stesso e poichè il proprietario, a norma dell’art. 2052 c.c., potrebbe essere costretto a pagare una somma cospicua, è opportuno che colui che sceglie di “adottare” un cane “lo adotti fino in fondo” stipulando una polizza assicurativa per la responsabilità civile nascente da un’eventuale aggressione da parte del cane.


Si badi bene che l’opportunità di stipulare un’assicurazione di tal genere sussiste non solo in relazione a quei cani che tendono a scappare dal giardino di casa o a quelli che si presentano come aggressivi, ma in generale con riferimento a tutti i cani sia perché qualsiasi cane potrebbe involontariamente far cadere una persona sia perché vi sono soggetti che fingono di farsi male in occasione dell’incontro con il vostro cane per approfittare della situazione, con l’unico obiettivo di estorcere denaro al proprietario.


Grazie a questa tipologia di assicurazione il proprietario è tutelato in quanto l’obbligo di risarcimento del danno non graverà sul proprietario del cane bensì in capo all’agenzia assicurativa in proporzione al massimale convenuto in sede di stipula.
A seconda delle polizze assicurative inoltre insieme alla copertura RC è possibile godere anche del rimborso delle spese veterinarie a cui il cane potrebbe andare incontro nel corso della sua esistenza. Generalmente però in quest’ultimo caso sono ricompresi solo gli interventi chirurgici e non anche vaccini, antibiotici ed esami diagnostici, i quali non sono rimborsabili.
Ciò detto, resta a voi la scelta di godervi il vostro cane e di dormire sonni tranquilli!!

Avv. Margherita De Gennaro

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