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Vietato vietare!!! Avv. Margherita De Gennaro

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VIETATO VIETARE!
Cari lettori,
vi è mai capitato trovare, in prossimità di parchi o spazi di verde pubblico, cartelli con cui si vieta in modo assoluto l’ingresso ai cani?!
… Scommetto di sì.

Vi avviso però che le ordinanze comunali con le quali si prevede la possibilità di collocare in prossimità di parchi pubblici siffatti cartelli sono state ritenute dalla giurisprudenza amministrativa illegittime per contrasto con i principi di proporzionalità ed adeguatezza.

Il principio di adeguatezza, nel campo del diritto amministrativo, stabilisce che l’entità organizzativa che è potenzialmente titolare di una potestà amministrativa, deve avere un’organizzazione adatta a garantire l’effettivo esercizio di tali potestà; l’adeguatezza va considerata sia rispetto al singolo ente, sia rispetto all’ente associato con altri enti, per l’esercizio delle funzioni amministrative. Il principio di adeguatezza peraltro è sancito nell’ordinamento italiano all’art. 118 della Costituzione, unitariamente al principio di sussidiarietà e al principio di differenziazione.

Al riguardo è intervenuto il Tar Puglia (sentenza n. 359 del 16 marzo 2018,) che ha ribadito che l’ordinanza del sindaco che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, seppure custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione degli individui ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche se adottata sulla base delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini, quali ad esempio la sicurezza (i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio) e l’igiene e salubrità degli ambienti (non sempre vengono raccolte le deiezioni dei cani).

Lo scopo di garantire la sicurezza, il decoro e l’igiene pubblico, peraltro, può essere perseguito non necessariamente attraverso il divieto assoluto di introdurre cani in spazi di verde pubblico ma piuttosto attraverso l’attivazione di mezzi di controllo e di sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo da parte dei custodi dei cani da un lato di condurli nelle aree di verde pubblico con idonee modalità di custodia e sicurezza (guinzaglio e museruola) e dall’altro lato di rimuovere eventuali deiezioni con appositi strumenti.

Il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Alla luce di tale principio, nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale in relazione all’effettivo bilanciamento degli interessi. Date tali premesse, la proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell’azione amministrativa ed, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità. In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso “nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale” – Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284-

Il divieto assoluto di introdurre un cane nei parchi pubblici appare anacronistico ed è altresì eccessivamente penalizzante per chi vive con un animale. Oltretutto incide negativamente sulla libertà di movimento delle persone; libertà questa annoverata tra i diritti fondamentali degli individui .
Ancora, il Comune nella persona del sindaco può fronteggiare eventuali comportamenti incivili posti in essere dai custodi dei cani esercitando gli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori.
Sempre sulla base di tali considerazioni è stata considerata illegittima l’ordinanza del sindaco di Trani con la quale ha previsto l’accesso dei cani nella Villa Comunale solamente in presenza di membri della polizia municipale. L’illegittimità dell’ordinanza è giustificata dal fatto che il personale della polizia municipale non ha poteri sanzionatori nei confronti dei proprietari o dei custodi dei cani e dunque non sarebbe possibile conseguire gli scopi di sicurezza nonché di tutela del decoro e della salubrità urbana attraverso la presenza della polizia municipale nella Villa.
Si precisa che l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, appena espresso, è stato da ultimo confermato anche in sede civile dal Giudice di Pace di Lodi che recentemente ha dichiarato l’illegittimità di un regolamento comunale che vietava in modo assoluto l’accesso ai cani nei parchi pubblici. Anche questa volta l’illegittimità appare essere giustificata dal fatto che l’igiene e l’ordine pubblico possono essere tutelati e garantiti in primo luogo attraverso mezzi di prevenzione e in secondo luogo tramite dei sistemi sanzionatori, non essendo necessaria la limitazione della libertà di movimento dei custodi dei cani.

Il provvedimento del divieto assoluto di ingresso dei cani nei parchi è sproporzionato rispetto agli altri interessi tutelati ed eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone.

Vi ricordo inoltre che attualmente, per essere in regola con la normativa nazionale vigente, quando uscite con i vostri cani dovete rispettare le seguenti regole:

  • è necessario che il cane sia legato con un guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri;
  • dovete portare sempre con voi una museruola da applicare al cane all’occorrenza cioè in caso di rischio per l’incolumità delle persone o di altri animali oppure su richiesta delle autorità competenti;
  • dovete portare sempre con voi dei sacchetti per raccogliere le deiezioni del cane ed inoltre è opportuno o addirittura obbligatorio (se previsto dai vari Comuni) portare con voi una bottiglietta d’acqua per pulire il suolo pubblico.

Fate comunque attenzione alle norme comunali, perché ad esempio possono contenere il divieto di introdurre cani in aree particolari, come quelle destinate e attrezzate per il gioco dei bambini. In questi casi, poiché si tratta di divieti circoscritti (e non di divieti generali o assoluti), che saranno segnalati con appositi cartelli, la misura non può essere ritenuta troppo limitativa e, quindi, non è considerata illegittima e deve essere rispettata.

Avv. Margherita De Gennaro


Testo originale
T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., (ud. 28-02-2018) 16-03-2018, n. 359
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2017, proposto da:
N.P., rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Musci, con domicilio ex art. 25 c.p.a presso la Segreteria del TAR Puglia, Bari, in Bari, alla p.zza Massari n. 6/14;
contro
Comune di Trani, in persona del Sindaco l.r., rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Capurso, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Caponio in Bari, via S. Lioce n. 52;
per l’annullamento

  • dell’ordinanza n. 30 del 3/11/2016, 3552 del R.P.;
  • di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi e derivati.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2018 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
    Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con ricorso notificato il 4/1/2017 e depositato l’1/2/17, P.N. ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. 30/2016 con la quale il Sindaco di Trani ha disposto che l’accesso dei cani alla Villa Comunale è consentito unicamente in presenza di personale appartenente alla polizia municipale. Tale misura il Sindaco ha imposto tenuto conto delle lamentate violazioni del regolamento di accesso alla Villa e delle scarse condizioni igieniche in cui essa versa, che rendono indispensabile la presenza di personale munito di poteri sanzionatori nei confronti dei proprietari dei cani.
Il ricorrente deduce a sostegno del gravame:
1) eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità della motivazione, in relazione all’assenza dei presupposti previsti dall’art. 50 TUEL;
2) violazione del d.P.R. n. 320/94, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed illogicità della motivazione, tenuto conto della normativa statale e locale che disciplina le modalità di accesso dei cani ai luoghi pubblici;
3) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, siccome il divieto indiscriminato di accesso alla Villa Comunale per i cani, benché tenuti al guinzaglio, determina anche un’eccessiva limitazione della libertà di circolazione delle persone.
2 – Il Comune di Trani ha resistito al ricorso.
3 – Rinunziata l’istanza cautelare, alla pubblica udienza del 28 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
4 – Il ricorso è fondato.
4.1 – Il provvedimento impugnato risulta adottato in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza idonei a legittimare l’adozione di misure extra ordinem.
Difetta, invero, una situazione attuale tale da far temere emergenze igienico sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità: e ciò noto essendo che il potere di emanare ordinanze di cui all’art. 50, comma 5 D.Lgs. n. 267 del 2000, riservato al Sindaco, permette bensì l’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei destinatari, postulando, tuttavia, una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione (al di là della ritenuta imprevedibilità della situazione). Come anticipato, infatti, l’ordinanza si fonda (soltanto) sulla registrata scarsa igiene della Villa, dovuta all’incuria dei proprietari dei cani, che soltanto un efficace servizio di vigilanza (evidentemente, allo stato, non approntato) potrebbe scongiurare.
4.2 – Ciò osservato in via principale quanto alla “forma” dell’atto adottato dall’A.C., quanto al suo contenuto il Collegio non ha ragione di discostarsi dal consolidato orientamento (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 30/3/17 n. 642, TAR Lazio, sez. II bis, 17 maggio 2016, n. 5836; e cfr. altresì, tra le tante, T.A.R. Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611; T.A.R. Reggio Calabria, 28 maggio 2014, n. 225; T.A.R. Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431; T.A.R. Sardegna, 27 febbraio 2016 n, 128; T.A.R. Venezia, 12 aprile 2012, n. 502, oltre a TAR Campania, Salerno, sez. II, 28 luglio 2015, n. 1752), secondo cui “l’ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico – pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni – risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicché il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione”.
Tali considerazioni non possono essere ritenute recessive per il solo fatto che l’atto gravato interdice l’accesso dei cani alla sola Villa Comunale, lasciando accessibili altre zone verdi cittadine, né in considerazione dell’eventuale temporanea impossibilità di approntare un efficace servizio di controllo e repressione delle violazioni.
4.3 – Infine, non giova alla difesa comunale invocare la temporaneità del divieto, anche considerato che – dopo oltre un anno dalla sua introduzione – lo stesso non risulta rimosso; d’altro canto, si palesano inefficaci le iniziative medio tempore intraprese per la realizzazione e regolamentazione di aree di sgambamento dei cani, avuto riguardo all’interesse di parte ricorrente (certamente meritevole di tutela), che è quello di accedere liberamente alla Villa Comunale, portando il proprio cane al guinzaglio.
5 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.
Condanna il Comune di Trani alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 1.000,00 oltre accessori come per legge e C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario

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