LO STATO DI NECESSITA’
Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 50329 del 2016
Cari lettori,
oggi prenderemo in esame la pronuncia n. 50329 del 2016 della Corte di Cassazione, sez. penale, la quale ha sostenuto che lo stato di necessità impedisce la configurazione del delitto di uccisione di animali in capo a colui che ha ucciso un cane per proteggersi o per proteggere il proprio cane.
Nel caso di specie, un uomo settantunenne veniva condannato in primo e in secondo grado per il reato di “porto fuori dalla propria abitazione di un puntale di ferro” ex art. 699 c.p. e per il reato di “uccisione di animali” di cui all’art. 544 bis c.p. per aver ucciso con “bastone animato” un alano privo di museruola e guinzaglio.
L’alano, infatti, durante una passeggiata in spiaggia, si sarebbe avvicinato minacciosamente al cane di piccola taglia dell’imputato, aggredendolo e mordendolo alla coda. Il padrone, impaurito dall’accaduto e spaventato per le ferite procurate dall’alano al suo cane, aveva reagito al gesto improvviso dell’alano colpendolo più volte con un bastone la cui lama, penetrata nel fianco del cane, aveva provocato il decesso dello stesso.
A riguardo, tuttavia, la Corte di Cassazione con la sentenza in esame ritiene censurabile la pronuncia della Corte di Appello nella parte in cui la Stessa ritiene non configurabile la scriminante dello stato di necessità.
Ad avviso della Corte di Cassazione non vi sarebbe il presupposto soggettivo per la configurazione del reato di uccisione di animali di cui all’art. 544 bis c.p. in quanto quest’ultimo richiede il dolo specifico o in mancanza il dolo generico. Il primo, in particolare, si ha nel caso in cui la condotta (commissiva od omissiva) lesiva dell’integrità e della salute dell’animale è tenuta con crudeltà, mentre il dolo generico si configura quando la suindicata condotta viene posta in essere senza necessità, come nel caso di specie.
La Corte, inoltre, ritiene che ai fini della configurazione della previsione astratta di cui all’art. 54 c.p. rileva non solo lo stato di necessità ma anche ogni altra situazione che induce all’uccisione o al danneggiamento di un animale al fine di evitare un pericolo imminente e non evitabile alla persona o ai suoi beni.
Tale situazione, pertanto, rientrerebbe nel concetto di necessità e in quanto tale escluderebbe la punibilità penale in presenza di un reato.
Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, proprio il repentino gesto dell’alano che improvvisamente ha aggredito il cane di piccola taglia dell’imputato, avrebbe collocato quest’ultimo nella situazione di necessità di cui all’art. 54 c.p., rendendo impunibile la condotta omicida dell’uomo.
Quest’ultima, infatti, sarebbe “scusabile” in quanto posta in essere in presenza di un evento improvviso, capace di arrecare un pericolo attuale e inevitabile nonché un danno grave alla persona o al cane di piccola taglia.
Tuttavia, se è possibile ritenere presenti nella fattispecie del caso i presupposti del pericolo attuale e inevitabile e di un danno grave alla persona, siamo sicuri di poter affermare altresì la configurabilità dell’elemento, non certo di meno importanza, della proporzionalità tra il danno arrecato con l’azione necessitata (l’uccisione dell’alano) ed il pericolo di danno determinato dalla situazione necessitante (morso da parte dell’alano)?!
Perché se così non fosse non si potrebbe affermare la configurazione dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. e di conseguenza, non rilevando l’esimente, l’imputato verrebbe condannato e punito per il reato di uccisione di animali di cui all’art. 544 bis c.p..
Lascio a voi le riflessioni che possono sorgere da questo mio interrogativo e …
Dimenticavo!
Badate bene ad andare in giro con il bastone!
Avv. Margherita De Gennaro

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-10-2015) 28-11-2016, n. 50329
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente –
Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.V. nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/06/2014 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2015, la relazione svolta dal Consigliere GRILLO
RENATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del FILIPPI PAOLA che ha concluso per rigetto del
ricorso;
Udito il difensore Avv. Bottiglieri Salvatore foro di Genova.
Svolgimento del processo
1.1 Con sentenza del 5 giugno 2014 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Livorno – Sezione Distaccata di Portoferraio – del 29 ottobre 2012 che
aveva affermato la penale responsabilità di V.V. in ordine ai reati di cui all’art. 699 c.p. (porto
fuori dalla propria abitazione di un puntale in ferro) e art. 544 bis c.p. (uccisione di animali)
(reati commessi entrambi in (OMISSIS)), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, nonchè
al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili M.F., MA.Fr. e A.N.P.A.N.A., da
liquidarsi in separata sede, revocava le statuizioni civili disposte nei confronti di MA.Fr.,
confermando nel resto.
1.2 Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore, V.V. deducendo
due motivi: con il primo la difesa lamenta inosservanza della legge processuale penale (artt.
76, 100 e 122 c.p.p.) nonchè vizio di motivazione per illogicità manifesta per avere la Corte
territoriale confermato le statuizioni civili nei confronti della costituita parte civile A.N.P.A.N.A.,
dichiarandola ammissibile, nonostante il deposito della costituzione di parte civile della
Associazione animalista (per la quale era stata designata procuratrice speciale l’Avv. S.M.M.)
fosse stato effettuato dall’Avv. Francesco Magro, dichiaratosi sostituto processuale dell’altro
difensore e che aveva partecipato a tutte le udienze, ivi compresa quella conclusiva in cui erano
state rassegnate le conclusioni e depositata la nota spese, senza essere munito di delega. Con il
secondo motivo la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale relativamente all’art.
544 bis c.p., in riferimento all’art. 54 citato codice, per avere la Corte territoriale escluso
l’ipotesi dello stato di necessità prospettato con l’atto di impugnazione, nonchè vizio di
motivazione per illogicità manifesta sul punto riguardante la conferma della penale
responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 544 bis c.p..
Motivi della decisione
- Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo per le ragioni che seguono. Quale
premessa in punto di fatto, anche ai fini della valutazione della fondatezza del primo motivo del
ricorso afferente a questioni di natura processuale, va ricordato che il V. era chiamato a
rispondere dei reati di cui agli artt. 699 e 544 bis c.p. “per avere portato fuori dalla propria
abitazione, senza giustificato motivo, un puntale in ferro (che estraeva da un bastone e per sua
natura destinato all’offesa alla persona) con il quale uccideva senza valida ragione, un cane
alano di proprietà di M.F., colpendolo con un fendente sferrato al di sopra della zampa anteriore
sinistra” (reati commessi in (OMISSIS)).
1.1 Tanto precisato e passando all’esame del primo motivo, lamenta il ricorrente che la Corte
territoriale avrebbe erroneamente disatteso lo specifico motivo di appello riguardante
l’ammissione della parte civile A.N.P.A.N.A. (un’associazione animalista) che si era costituita a
ministero del suo procuratore speciale Avv. S.M.M., in quanto all’udienza del 5 dicembre 2011 il
deposito della costituzione di parte civile veniva effettuato dall’Avv. Francesco Magro senza che
questi fosse delegato da parte dell’Avv. S.. Prosegue il difensore del ricorrente rilevando che il
detto Avv. Magro aveva partecipato a tutte le udienze dibattimentali, ivi compresa quella
conclusiva in cui aveva depositato conclusioni scritte e nota spese, senza che fosse stato
delegato dal menzionato Avv. S.. A detta del ricorrente tale costituzione avrebbe dovuto essere
dichiarata inammissibile sin dall’origine, sicchè la decisione della Corte di Appello di
disattendere l’eccezione sollevata dalla difesa va censurata perchè inosservante del disposto
normativo che inibisce al sostituto processuale di svolgere compiti di rappresentanza della parte
civile.
1.2 La censura non è fondata. Con riferimento ai poteri conferiti al difensore della parte civile
ed alle modalità della costituzione, costituisce regola di carattere generale quella secondo cui la
persona offesa si costituisce parte civile tramite il difensore munito di procura speciale, con la
conseguenza che all’eventuale sostituto da questi nominato ai sensi dell’art. 102 c.p.p., non
spetta il potere di costituzione di parte civile, competendogli, invece, soltanto l’esercizio dei
poteri ricompresi nel mandato alle liti, ma non l’esercizio di specifici poteri di natura processuale
o sostanziale conferibili solo con apposita procura speciale (così Sez. 4 13.5.2005 n. 22601,
Fiorenzano, Rv. 231793). E’ altresì principio indiscusso che la carenza di legittimazione
all’esercizio dell’azione civile da parte del difensore derivante dalla mancanza della procura
speciale è comunque sanabile o sanata nella ipotesi in cui la persona offesa risulti presente
all’udienza al momento del deposito della costituzione che si ritiene in via implicita essere
avvenuta personalmente (da ultimo Sez. 4 22.4.2015 n. 24445, Plataroti e altri, Rv. 263730;
conforme Sez. 5 23.10.2009 n. 6680, Capuana, Rv. 246147).
1.3 Applicando tali principi alla fattispecie in esame e vertendo la censura su questione
processuale che legittima la Corte a compulsare gli atti, va rilevato – come del resto
argomentato correttamente dalla Corte territoriale – che la procura speciale per la costituzione
di parte civile era stata conferita dall’A.N.P.A.N.A. all’Avv. S.: nell’atto di nomina e conferimento
della procura speciale riportato in calce all’atto di costituzione datato 28 giugno 2011 si legge
testualmente all’ultima pagina che il legale rappresentante e presidente della A.N.P.A.N.A
“Attribuisce infine al medesimo difensore procura speciale per la dichiarazione di costituzione di
parte civile nonchè la facoltà di nominare sostituti processuali ed altri procuratori al fine
dell’espletamento della medesima facoltà di costituzione di parte civile”.
1.4 Risulta, ancora, dall’atto di nomina di sostituto processuale del 2 dicembre 2011 a firma
dell’Avv. S. che all’Avv. Francesco Magro, all’uopo designato, viene conferita “procura speciale
per la dichiarazione di costituzione di parte civile affinchè, in nome e per conto dell’associazione
A.N.P.A.N.A si costituisca parte civile nel proc. pen. in epigrafe indicato (proc. a carico di V.V.)”
ed ancora “ogni facoltà per l’espletamento del mandato”.
1.5 Risulta, infine, dall’esame del verbale di udienza del 5 dicembre 2011 che nessuna delle
persone offese costituitesi parte civile era presente, mentre – per quanto qui rileva – era
presente l’Avv. Francesco Magro nella sua qualità di sostituto processuale dell’Avv. S.M.M., il
quale – sempre in tale veste – depositava atto di costituzione di parte civile nell’interesse della
predetta associazione. - Sulla base di tali dati ritiene il Collegio che la decisione della Corte territoriale di ammettere
la costituzione di parte civile dell’associazione animalista per assenza di vizi tali da comportarne
l’inammissibilità sia corretta e rispettosa dell’art. 122 c.p.p., in quanto il sostituto designato era
in realtà soggetto espressamente designato dal procuratore speciale a svolgere la sua
medesima attività: non, quindi, mero sostituto processuale ex art. 102 sfornito di poteri
speciali, ma soggetto che derivava la propria legittimazione da uno specifico conferimento di
incarico in tutto analogo a quello affidato al difensore originario che, per effetto della procura
speciale rilasciatagli, era nelle condizioni di nominare altro soggetto in sua vece dotato dei
medesimi poteri ed investito dei medesimi compiti.
2.1 Come affermato da una risalente – e condivisibile – decisione di questa Corte Suprema, il
soggetto al quale il danneggiato dal reato abbia conferito procura speciale per la costituzione di
parte civile, può delegare tale attività a condizione che la procura preveda espressamente una
simile facoltà” (Sez. 5 8.2.2005 n. 11954, Marino, Rv. 231713). Tale soluzione si giustifica alla
luce di un consolidato orientamento della giurisprudenza civile di legittimità secondo la quale
quando la procura speciale “contenga un autonomo mandato ad negotia conferente al difensore
il potere di nominare altri difensori, costui, in forza della rappresentanza sostanziale
attribuitagli, può validamente rilasciare in nome del dominus altre procure speciali” (Cass. civ.,
sez. 1, 28 giugno 2002, n. 9493, Rv. 555456; nello stesso senso Sez. 3, 8.2.2012 n. 1756, Rv.
621422).
2.2 Ne consegue che, pur in assenza della persona offesa all’udienza di costituzione della parte
civile (circostanza che avrebbe in ogni caso sanato l’eventuale vizio di carenza di legittimazione)
e pur in presenza di una nomina di sostituto processuale, gli speciali poteri a costui conferiti dal
difensore munito di procura speciale e di poteri di rappresentanza sostanziali direttamente
riconducibili al dominus rendevano perfettamente conforme a legge l’atto di costituzione di
parte civile così come riconosciuto dal Tribunale. Conseguentemente il primo motivo di ricorso
va disatteso. - A diversa conclusione ritiene invece di dover pervenire il Collegio con riferimento al secondo
motivo. Anche in questo caso ritiene il Collegio di dover sinteticamente esporre la vicenda
storica che ha dato origine al processo in esame.
3.1 Come è dato leggere dal testo della sentenza impugnata, in data (OMISSIS) l’odierno
ricorrente, provvisto di un cd. “bastone animato”, era intento a passeggiare in compagnia del
proprio cane in una zona del centro abitato di (OMISSIS) adiacente alla spiaggia quando veniva
avvicinato da un cane di grossa taglia (un alano) di proprietà di tale M.F., ma in quella
circostanza condotto in quella zona dal figlio del M. a nome Fr.: questi non teneva il grosso
cane al guinzaglio ma lo aveva lasciato libero. L’animale, senza guinzaglio nè museruola, si era
avvicinato al cane di piccola taglia del V., aggredendolo e mordendolo vicino alla coda,
procurandogli due piccole ferite riscontrate successivamente dal veterinario presso il quale il
cane del V. era stato condotto dopo l’episodio. Il V. a seguito dell’aggressione dell’alano, lo
aveva colpito con il bastone animato la cui lama (lama della lunghezza di circa 35 cm.) era
penetrata nel fianco dell’animale uccidendolo.
3.2 La Corte di Appello ha disatteso la tesi difensiva secondo la quale il V. avrebbe colpito il
cane di grossa taglia sia perchè impaurito della aggressione che l’alano aveva manifestato verso
il cane di piccola taglia condotto al guinzaglio dal V., sia perchè impaurito che l’alano potesse
azzannare alla gola esso V., dopo la prima aggressione al cagnolino. Secondo il giudizio della
Corte territoriale il gesto del V. (che, sulla base della testimonianza di MA.Fr., alla vista
dell’alano che si dirigeva libero verso il proprio cane, aveva brandito il bastone verso l’altro
cane estraendo la lama) sarebbe stato deliberato e non il risultato di una azione necessitata per
salvare l’incolumità propria e del suo piccolo cane, tenuto anche conto del punto in cui il cane
alano era stato colpito (lateralmente e non frontalmente) che rendeva implausibile la tesi
adombrata della difesa personale.
3.3 Reputa il Collegio che la motivazione della Corte territoriale presti il fianco a censura
soprattutto con riferimento al punto inerente alla inconfigurabilità dello stato di necessità ed alla
inconsistenza della tesi difensiva secondo la quale il V. avrebbe colpito il grosso alano per
difendere se stesso e il proprio cane, nonchè al punto inerente alla qualificazione del gesto del
V. come reazione a freddo stizzita verso il cane di grossa taglia per punirlo della aggressione
precedente. - Il delitto di uccisione di animali delineato dall’art. 544 bis (che si pone in continuità
normativa rispetto al reato di cui all’art. 727 c.p. prima della riforma attuata dalla L. 20 luglio
2004, n. 189, art. 1 comma 1) si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la
condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale che può consistere sia in un
comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando
essa è tenuta, come nel caso in esame, senza necessità.
4.1 Ritiene in proposito il Collegio che nel concetto di necessità che esclude la punibilità del
delitto in parola sia compreso lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., e ogni altra situazione
che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o
per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile
(Sez. 3, 24.10.2007 n. 44822, Borgia, Rv. 238456).
4.2 In ripetute occasioni questa Corte ha affermato il principio secondo il quale “la situazione di
necessità che esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali
altrui ex art. 638 c.p., comprende non soltanto la necessità di cui all’art. 54 c.p., ma anche ogni
altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per prevenire o
evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente
apprezzabile alla persona propria o altrui o ai propri beni quando tale danno l’agente ritenga
altrimenti inevitabile” (Sez. 2, 11.11.2010 n. 47322, Calzoni, Rv. 248999, secondo cui è stata
ritenuta integrante lo stato di necessità l’uccisione di un cane pastore tedesco a fronte della
situazione di pericolo per altro cane di proprietà dell’imputato già aggredito poco prima e per la
moglie dell’imputato; conforme Sez. 2, 15.2.2006, n. 8820 Saddi, Rv. 234743; idem
28.10.1997 n. 1963, P.M. in proc. Ziccardi, Rv. 209928).
4.3 Va quindi ribadita la regola della configurabilità dello stato di necessità in riferimento al
delitto di uccisione di animali, ipotesi che la Corte territoriale ha decisamente scartato sul
presupposto che nemmeno l’imputato avrebbe sostenuto la tesi della necessità di difendere il
proprio cane dall’aggressione del cane del M. (profilo del tutto errato in quanto nell’atto di
appello – come emerge pacificamente dalla pag. 5 – era stato prospettato dal V. il fatto che egli
aveva agito per difendere se stesso ed il proprio cagnolino dall’aggressione del cane del M.). - Sotto tale aspetto la decisione della Corte territoriale è carente di motivazione oltre che
manifestamente illogica anche perchè, scartata la tesi dello stato di necessità, attribuisce – ma
sulla base di apodittiche affermazioni – la responsabilità dell’evento al V. per la sua deliberata
intenzione di intimidire l’animale prima brandendo il bastone acuminato e, dopo l’aggressione,
per la sua reazione a freddo concretizzatasi nel trafiggere il fianco dell’alano con un colpo secco,
senza quindi contestualizzare il momento della aggressione, della percezione del pericolo e della
reazione da parte del V. a tale situazione di emergenza. - La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente al reato di cui all’art. 544 bis c.p.,
con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, la quale in tale sede, si atterrà ai
principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di configurabilità in concreto dello stato di
necessità. Nel resto il ricorso va rigettato, dichiarandosi l’irrevocabilità delle statuizioni di
responsabilità relative alla contravvenzione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all’art. 544 bis c.p., con rinvio ad
altra Sezione della Corte di Appello di Firenze. Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabili
le statuizioni di responsabilità relative alla contravvenzione.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016
